- STATUTO -     

 

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

- Art. 1 -

 

Il “Circolo Amici dell’Arte” si è costituito nel 1976 e la sua sede è in Imola.

All’atto dell’iscrizione ufficiale come Associazione, nel 2003, la denominazione viene modificata in: “Circolo Culturale Amici dell’Arte”.  La sua durata è stabilita fino al 2100, ma potrà essere prorogata.

 

SCOPI, ATTIVITA'

- Art. 2 -

Il Circolo è una libera associazione senza fini di lucro ed ha lo scopo di avvicinare alla cultura tutti i cittadini senza discriminazione dovuta ad  età, sesso, condizione economica,  residenza,  cultura,  credo  politico o religioso.

Il Circolo, costituito quale strumento di promozione culturale,  in particolare si propone quanto segue:

a)      Promuovere l'allargamento dell'interesse per l’arte.

b)  Fare  opera  promozionale  presso  il  pubblico attuale e potenziale, con i mezzi d'informazione di cui potrà disporre e mediante facilitazioni di accesso (riduzioni, abbonamenti) a mostre, musei, ecc.

c)     Offrire, secondo le possibilità, incentivi per incoraggiare l’avvio, la prosecuzione, il miglioramento nel campo artistico.

Per il raggiungimento dei  propri  scopi e nell' intento di operare per la realizzazione di interessi a  valenza  collettiva, il Circolo si propone di svolgere a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

1) Attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, mostre, seminari.

2) Attività associative: incontri, esposizioni in occasione di ricorrenze od altro.

3) Attività editoriali.

4) Attività di formazione: corsi di preparazione e di perfezionamento nell'ambito della Storia dell’Arte in genere.

Il  Circolo  può  stipulare  contratti  a  titolo  oneroso  per  assicurarsi  la  disponibilità  di tutti i beni che si rilevino opportuni o necessari  per  il  conseguimento  dei  propri   fini  e  può  altresì  compiere  tutte  le operazioni  mobiliari, immobiliari  e finanziarie  consentite  dalla  legge  aventi  pertinenza  con gli scopi associativi. L'organizzazione  e  la  gestione  delle  attività  del  Circolo  sono  disciplinate con  piena  osservanza  dei principi propri di un ordinamento a base democratica.

PERSONALITA' GIURIDICA

- Art. 3 -

Il “Circolo Culturale Amici dell’Arte” potrà   deliberare  di  assumere in  futuro personalità  giuridica  ai  sensi  dell'art. 12  del   Codice  Civile;  in  questa  eventualità  l'Assemblea  dei  Soci, qualora  ne  ravvisasse  l’opportunità, darà mandato al Presidente ed al Consiglio Direttivo in carica  di espedire tutti gli atti al riguardo necessari.

PROVENTI

- Art.4 -

Le entrate del Circolo sono costituite:

a)      dalle quote  sociali, che  saranno definite annualmente in misura complessivamente adeguata al 

     proseguimento delle  finalità  statutarie,  e dai contributi volontari degli stessi Soci.

In   casi  eccezionali  di  necessità,  da   quote  straordinarie,  in   misura  non  superiore  alla  quota

associativa, da deliberarsi comunque dall'Assemblea;

b)  da contributi di privati, da donazioni e da lasciti testamentari;

c)  da contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di

specifiche e documentate attività o progetti;

d)  da contributi di organismi internazionali;

e)  da rimborsi derivanti da convenzioni;

f)  da entrate derivanti da attività produttive marginali;

g)  da elargizioni di enti pubblici o privati.

PATRIMONIO

- Art. 5 –

Il patrimonio del Circolo è costituito da beni mobili e immobili pervenuti a qualsiasi titolo, da contributi, lasciti, elargizioni, sovvenzioni  e  da   eventuali   fondi  di   riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Tutti  i  beni  patrimoniali, i libri,   le pubblicazioni, e quanto cioè sia atto ad arricchire la biblioteca, potranno, ove il Circolo ne ravvisasse l'opportunità,  essere alienati, però reimpiegando il ricavo nell’acquisto di beni  che vadano ad  incrementare  il patrimonio indivisibile del Circolo. Il patrimonio non potrà essere ripartito fra soci né durante la vita del Circolo nè all'atto del suo scioglimento.

DEI SOCI

- Art. 6 –

Qualsiasi persona, Ente o Sodalizio, può chiedere  di  diventare Socio del “Circolo Culturale Amici dell’Arte” di Imola. La presentazione delle domande di ammissione presuppone la  conoscenza  e l'accettazione del presente  Statuto e l'impegno di astenersi da ogni atto o comportamento contrario agli interessi morali e materiali del Circolo.

La domanda  di  ammissione  deve essere controfirmata, oltre che dal richiedente, anche da un Socio presentatore. Essa  deve  essere  rivolta  al  Presidente del Circolo, che la sottoporrà al  Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dovrà, di regola, deliberare sulla domanda del richiedente entro un mese dalla sua presentazione.

Se la domanda verrà accolta, il richiedente ne riceverà comunicazione scritta a domicilio. In caso di diniego la comunicazione sarà motivata, e il richiedente potrà fare appello all'Assemblea generale.

- Art. 7 -

I Soci si dividono in:

a) aderenti, b) effettivi, c) benemeriti, d) onorari.

Sono  aderenti  quei Soci la cui età è inferiore ai 18 anni.

Sono  effettivi  i  Soci che hanno superato i 18 anni di età. La  quota di adesione per i Soci effettivi  viene deliberata dall’Assemblea purché tale deliberazione avvenga almeno tre mesi prima dell’anno solare di competenza.

Sono benemeriti  i Soci che versano, come quota sociale,  una somma minima di € 200.

Sono onorari i soci che per meriti propri, opere, donazioni o cariche rivestite in seno al Circolo hanno dato ad esso un notevole contributo; vengono nominati su proposta del Consiglio Direttivo e, con delibera dell'Assemblea,  saranno considerati soci effettivi a tutti gli effetti.

Nonostante  la  diversa entità delle quote versate, i Soci effettivi  e benemeriti  hanno uguali  diritti e doveri.

- Art. 8 -

Le quote annuali dovute dai Soci si riferiscono all’anno solare, anche se la qualità di Socio si è acquisita od è  goduta per frazione dell'anno solare.

Il nuovo Socio deve provvedere al versamento o alla  rimessa  della quota annuale, da far pervenire alla Sede sociale, entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione dell'accettazione della sua domanda.

Il Socio già iscritto deve parimenti provvedere al  versamento od alla  rimessa della  quota dovuta entro il mese di gennaio di ogni anno­.

Il Socio moroso sarà sollecitato per iscritto al pagamento  della quota, ed esso dovrà mettersi in regola nel  termine  di un mese dalla data del sollecito, ferma altrimenti l’applicazione  del successivo Art.13.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

-         Art. 9 –

Tutti i Soci hanno diritto di:

-       frequentare la Sede del Circolo nelle ore di  apertura, di avvalersi della biblioteca e di esaminare, previo accordo con l’assistente alla biblioteca stessa, le pubblicazioni esposte;

-         di usufruire delle attrezzature presenti;

-    ricevere le pubblicazioni del Circolo.

I Soci onorari, effettivi e benemeriti hanno diritto ad un voto nelle votazioni assembleari, possono presentare liste di candidati, prendere visione dei documenti contabili e degli atti del  Consiglio Direttivo, ricoprire cariche sociali.

- Art. 10 -

Le dimissioni da Socio devono essere presentate almeno tre mesi prima dell' inizio dell’anno solare.

- Art. 11 -

Il mancato pagamento della quota annuale, pur comportando  per i Soci  morosi la  sospensione dei diritti di cui all’Art.8, non prelude al Circolo il diritto di recupero di quanto gli è dovuto.

- Art. 12 -

A carico del Socio che tenga un contegno in contrasto con le norme della buona educazione e della convivenza,   che incorra in infrazioni allo Statuto, il Consiglio Direttivo prenderà, inappellabilmente, provvedimenti disciplinari quali il richiamo, la  sospensione, l'esclusione, a seconda della gravità del caso.

- Art. 13 -

L’esclusione del Socio dovrà comunque essere pronunciata nel caso di:

a) perdita dei diritti civili;

b) infrazione gravi allo Statuto, alle leggi dell'onore e della civile convivenza;

c) mora nel pagamento della quota annuale o di quant’altro dovuto a qualsiasi titolo.

La sua efficacia si avrà dal primo del mese successivo alla delibera del Consiglio Direttivo.

DELLE ASSEMBLEE

- Art. 14 -

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Circolo ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Presidente in carica mediante affissione c/o la sede e,   contestualmente, mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria o via fax o telegramma o posta elettronica (e-mail) ai Soci aventi diritto, da inviarsi individualmente almeno 15 giorni prima della sua convocazione.

Compito dell’Assemblea dei Soci è di provvedere alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, dei  Sindaci, dei Probiviri, del Comitato Elettorale, di approvare i bilanci preventivi e consuntivi e di deliberare su ogni argomento attinente al Circolo e alla sua attività. 

L'Assemblea:

a)    delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

b)   delibera sulle modifiche statutarie;

c)   approva i regolamenti  che disciplinano lo svolgimento dell' attività dell'Associazione;

a)      delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione nonché di fondi,  riserve o capitale, qualora sia consentito dalla Legge e dallo Statuto;

b)      delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione  del suo patrimonio;

c)      delibera sui ricorsi presentati da richiedenti la cui domanda di ammissione a Socio sia stata respinta dal Consiglio Direttivo.

- Art. 15 -

Almeno una volta all'anno, deve essere convocata l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo, con la relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente, per il bilancio preventivo, per la nomina del Consiglio Direttivo e del collegio dei Revisori dei Conti.

Le Assemblee sono convocate quando se ne presenta l'opportunità, per delibera del Consiglio Direttivo.

Tuttavia  il  Presidente  non  potrà esimersi  dal convocare  l’Assemblea quando la convocazione sia chiesta per iscritto, motivatamente, da almeno un quinto dei Soci aventi diritto.    

La convocazione dovrà  seguire entro un mese dalla presentazione di detta richiesta.

- Art. 16 -

L'Assemblea dei Soci, appena riunita, provvede ad eleggere il suo Presidente, il cui compito è quello di disciplinare l’ordine delle discussioni. Lo stesso Presidente nominerà fra i presenti due scrutatori (aventi il compito di fare lo spoglio delle votazioni) e un segretario, a cui spetterà tosto redigere e controfirmare assieme al Presidente dell'Assemblea il verbale della riunione.

- Art. 17 -

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, qualunque ne sia l’oggetto, è necessario, in prima convocazione, la presenza di almeno la  metà dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea potrà prendere valide deliberazioni qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Fra la prima e la  seconda convocazione deve essere trascorsa almeno un’ora.

Le deliberazioni dell’Assemblea, anche se relative a modifiche statutarie, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. A parità dei voti prevale il voto del Presidente dell 'Assemblea.

Nelle deliberazioni di  approvazione  del  bilancio consuntivo ed  in  quello che  riguardano la  loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Per la deliberazione relativa allo scioglimento e alla  devoluzione  del  patrimonio  occorre  il  voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, in conformità di quanto previsto dal terzo Comma dell'Art.21 del C.C.

Le deliberazioni assembleari prese a norma del presente Statuto e messe a verbale, obbligano tutti i Soci, anche se dissenzienti o non intervenuti.

Esse sono senz’altro esecutive.

- Art. 18 -

Per poter esercitare il diritto di voto in Assemblea, i Soci dovranno comprovare di essere in regola col pagamento delle quote annuali. Non sono ammesse deleghe.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, coadiuvato dagli scrutatori e dall'Amministratore Tesoriere, di constatare il diritto di ognuno ad esercitare il voto.

- Art. 19 -

Ogni Socio, in regola con i pagamenti, può chiedere al  Consiglio Direttivo che siano messe all'ordine del giorno dell'Assemblea specifiche proposte, purché la richiesta sia presentata  per iscritto almeno un mese prima della  riunione dell 'Assemblea stessa.

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Art. 20 -

Il Consiglio Direttivo si compone di un minimo di cinque membri fino ad un massimo di nove.

I consiglieri devono essere iscritti all’Associazione, restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Rendendosi vacante il posto di qualche Consigliere, entreranno a far parte del Consiglio coloro i quali hanno avuto  il maggior numero di voti fra i non eletti nelle ultime elezioni.

A  parità di voti  si  proclamerà eletto  chi ha maggior anzianità di iscrizione a Socio, a parità di anzianità di iscrizione il più anziano di età.

Il numero delle  reintegrazioni  non  potrà eccedere un terzo dei componenti il Consiglio.

Se ciò si  verificasse, il restante Consiglio dovrà ritenersi decaduto e dovrà convocare un'Assemblea per indire nuove  elezioni generali.

- Art. 21 -

Le nomine dei membri del Consiglio Direttivo avvengono col voto favorevole della maggioranza dei votanti. A parità di voti, verrà eletto chi ha maggior anzianità di iscrizione a Socio, a parità di anzianità il più anziano di età.

- Art. 22 -

Dopo la proclamazione degli eletti, il Consiglio Direttivo eletto, nella sua prima riunione, provvederà a designare nel suo seno: il Presidente e il Vice-Presidente; se il numero degli eletti lo permette, saranno nominati nell'ordine un Segretario, un Bibliotecario, un Amministratore-Tesoriere, un Economo, un Addetto Stampa e propaganda, un Addetto Mostre e Convegni. Tali cariche sono cumulabili.

Il Consiglio Direttivo, durante  il  triennio di carica dovrà, occorrendo,  provvedere alle opportune sostituzioni nei  predetti incarichi, restando comunque solidalmente responsabile verso l'Assemblea dei Soci del buon espletamento degli incarichi stessi.

-         Art. 23  -

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per la trattazione dell'ordinaria amministrazione del Circolo con preavviso scritto di almeno 4 giorni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi sia la presenza di almeno due terzi dei suoi membri.

Nel Consiglio Direttivo tutti i membri hanno diritto ad un voto e le decisioni sono prese col voto favorevole della maggioranza.

A parità di voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni  del Consiglio Direttivo sono tosto messe a verbale.

Esse sono senz'altro esecutive.

- Art. 24 -

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli atti di  ordinaria e straordinaria amministrazione; in modo particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi associativi che non siano dalla Legge e dal presente Statuto riservate tassativamente all'Assemblea.

Il Consiglio ha pertanto la facoltà di assumere obbligazioni anche cambiarie, nonchè di stipulare contratti di mutuo e qualsiasi operazione presso Istituti o Aziende di Credito.

- Art. 25 -

Il Presidente rappresenta il Circolo, convoca le Assemblee dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo, sorveglia  l'osservanza dello Statuto, firma gli atti e la corrispondenza d'ufficio, può essere nominato Amministratore tesoriere e rappresenta il Circolo di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti.

Il Presidente fa parte di diritto di qualsiasi Delegazione o Commissione.

- Art. 26 -

Il Vice-Presidente è responsabile del buon svolgimento delle attività delle rispettive branche di competenza,   coopera col Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, per tutto quanto disposto dall'Art.25.

- Art. 27 -

Il Segretario cura il tesseramento, custodisce gli atti del Circolo, redige i verbali di riunione del Consiglio Direttivo.

- Art. 28 -

Il Bibliotecario custodisce i libri, le riviste, quant’altro inerente alla biblioteca, le pubblicazioni acquistate o donate.

- Art. 29 -

L’Amministratore-Tesoriere redige i bilanci consuntivi e preventivi, cura la riscossione delle quote e dei proventi  del Circolo, firma le quietanze,  paga le spese stanziate e vistate dal Presidente, cura e mantiene aggiornata l’amministrazione contabile.

- Art. 30 -

L’Economo sovrintende alla conservazione del patrimonio e delle cose del Circolo, curando l’eventuale buona conservazione di quanto rimane in temporanea giacenza.

- Art. 31 -

L’Addetto Stampa e Propaganda ha il compito di propagandare anche nella stampa locale, nazionale e di settore  tutte le attività sociali; cura il giornale murale interno.

-         Art. 32 –

L'Addetto Mostre e Convegni cura la scelta e la preparazione dei luoghi di esposizione per le opere artistiche a  nome del  Circolo per le mostre che si svolgeranno in Imola ed in altre città, provvede a segnalare i nominativi degli espositori ai Circoli promotori di mostre, cura la corrispondenza inerente alla partecipazione. Rende edotti i Soci del calendario delle mostre e dei convegni culturali, con particolare riguardo all’Arte in genere, che si svolgeranno  nelle varie città; promuove possibilmente la partecipazione ad essi.

Su mandato del Consiglio Direttivo  cura l'organizzazione delle mostre o dei convegni.

PUBBLICITA' DELLE DELIBERAZIONI

-         Art. 33 –

Ogni Socio ha il diritto di esaminare il libro delle Assemblee. Le delibere delle Assemblee devono, per la durata di 15 giorni, essere affisse all’albo sociale nei locali del Circolo.

BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

- Art. 34 -

Gli esercizi del Circolo chiudono al 31 dicembre di ogni anno­.  I Bilanci predisposti dal Consiglio devono restare depositati presso la sede del Circolo per i 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta a spese del richiedente

Al Circolo è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che operino nello stesso settore.

Il Circolo ha l'obbligo d'impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività  istituzionali  e  di quelle direttamente connesse ad esse.

DEI SINDACI

-         Art. 35 –

L'Assemblea dei Soci nomina, se lo ritiene opportuno, il “Collegio dei Revisori dei conti" composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti scelti tra i Soci e con incarico triennale. I Sindaci sono rieleggibili; essi controllano la contabilità ed i rendiconti del Circolo, che dovranno essere da essi controfirmati; possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo per dare  pareri sulla materia deferita alla loro sorveglianza.

- Art. 36 -

L'Assemblea dei Soci nomina pure 2 Probiviri scelti preferibilmente tra i Soci di  età superiore agli anni trenta. Questi restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Alla decisione del Consiglio dei Probiviri verranno rimesse tutte le controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie e consiliari, con la sola esclusione di quelle che non possono formare oggetto di compromesso.

I Probiviri decidono come amichevoli compositori, con dispensa di ogni formalità.

GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

-         Art. 37 –

Le prestazioni di tutte le cariche sociali sono gratuite.

DELLO SCIOGLIMENTO

- Art. 38 -

Il “Circolo Culturale Amici dell’Arte” non potrà essere sciolto se non su richiesta scritta dei tre quarti dei Soci effettivi, benemeriti e onorari aventi diritto al voto ed in regola con i pagamenti. La delibera di scioglimento dovrà essere presa in Assemblea, che a tale scopo sia  stata convocata con  un preavviso di almeno trenta giorni ma non superiore ai sessanta. La delibera di scioglimento non sarà valida se non avrà ottenuto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Votato lo scioglimento del Circolo, l'Assemblea deciderà con la stessa maggioranza a quale delle Associazioni Culturali imolesi dovrà devolversi il patrimonio di proprietà del Circolo, esclusi i libri, le pubblicazioni e quanto cioè sia atto ad arricchire le raccolte e la  biblioteca, che dovranno essere donati al Museo Civico di Imola. Ciò fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

MODIFICHE STATUTARIE

- Art. 39 -

Qualsiasi modifica al presente Statuto dovrà essere proposta dal Consiglio Direttivo, oppure per iscritto, da almeno due decimi dei Soci in regola col pagamento delle quote.

L'Assemblea non potrà comunque deliberare modifiche statutarie se non quando tutti i Soci siano stati edotti di tali modifiche negli avvisi di convocazione.

COMITATO ELETTORALE

- Art. 40 -

Il Comitato Elettorale viene eletto dall’Assemblea dei Soci in numero dispari non inferiore a tre.

Esso elegge il suo Presidente ed il Segretario che deve compilare i verbali di riunione. Compito del Comitato Elettorale è la preparazione di un'ampia rosa di nomi per le elezioni dei Consiglieri, dei  Sindaci e dei Probiviri per la votazione a scheda segreta entro 15 giorni dalla convocazione delle elezioni.

Ha inoltre l'obbligo di inserire nella suddetta rosa di nomi eventuali altri candidati purché la richiesta di  inserimento sia presentata per iscritto almeno venti giorni prima della convocazione delle elezioni e sottoscritta da un minimo di dieci Soci non candidati in regola con il pagamento delle quote.

Cura  lo  svolgimento  delle elezioni,  presiede alle operazioni di scrutinio e resta in carica fino alla proclamazione degli eletti. Sarà suo compito comunicare ai vari eletti il risultato dello scrutinio e la convocazione della prima riunione del Consiglio direttivo.

Il Comitato Elettorale agisce sotto controllo del Collegio Sindacale.

NORME REGOLATRICI

- Art. 41 -

Per  quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme di Legge vigenti in materia.

 
 
 
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silvana bissoli, socia